Con l’apertura della campagna di commercializzazione dei prodotti frutticoli primaverili e l’aumento dei volumi commercializzati di prodotti orticoli, è bene ricordare come rispettare le norme di commercializzazione.
Si tratta di norme da rispettare anche per evitare sanzioni,
Le aziende ortofrutticole devono essere iscritte alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (Bdnoo), a meno che non facciano esclusivamente vendita diretta al consumatore finale o conferiscano tutto a cooperativa o Op (organizzazione dei produttori ortofrutticoli) o centro di condizionamento o all’industria per la trasformazione o abbiano un volume di vendite inferiore ai 60.000 euro (iva esclusa).
Chi fosse iscritto e non avesse più i requisiti per l’iscrizione o avesse variato alcuni dati aziendali (ragione sociale, sede, cessazione, etc.) deve comunicarlo entro 60 giorni agli organismi preposti, pena il rischio di sanzioni pecuniarie.
Sulle etichette e sui documenti di accompagnamento (fatture o documenti di trasporto), deve essere riportato il numero di iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (Bdnoo) o, nel caso, la dicitura “esonerato ai sensi del DM 03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2” per i soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione alla citata banca dati. I dati in questione, numero di iscrizione o dicitura di esonero, non sono necessari in caso di vendita diretta al consumatore finale.
Le norme di commercializzazione dell’ortofrutta, oltre agli adempimenti descritti, prevedono l’obbligo di riportare in etichetta i dati relativi all’origine, alla categoria, alla varietà, in alcuni casi, per 10 prodotti ortofrutticoli (agrumi, mele, pere, pesche e nettarine, actinidia, fragole, pomodori, lattuga e indivia riccia e scarola, peperoni dolci, uva da tavola) e l’origine per tutti gli altri (compresi i prodotti spontanei raccolti in natura come funghi e tartufi).
L’origine è intesa come luogo di coltivazione (o di raccolta, nel caso dei prodotti spontanei) dei prodotti ortofrutticoli e deve essere sempre espressa come stato (Italia, ovviamente per i prodotti coltivati o raccolti in Italia), ed eventualmente, solo dopo lo stato, la regione o la provincia.
I prodotti ortofrutticoli, al dettaglio, possono essere confezionati o presentati nell’imballaggio, dove ci deve essere l’etichetta, descritta in precedenza, oppure essere esposti e venduti allo stato sfuso, purché sia presente un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative alla varietà, all’origine del prodotto ed alla categoria, per i 10 prodotti citati, oppure le informazioni relative all’origine (in sostanza le stesse informazioni viste per l’etichetta dei prodotti confezionati).
Fonte: ilpuntocoldiretti.it