Dopo mesi di proposte e sollecitazioni, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli conferma: agricoltori esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione e di tenuta del registro di carico e scarico del gasolio agricolo.
Secondo quanto reso noto dalla circolare 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, gli imprenditori che detengono gli stessi contenitori o distributori di capacità superiore rispettivamente a 10 o 5 metri cubi e fino a 25 metri cubi, non devono effettuare alcuna comunicazione, ma devono avere un registro di carico e scarico del carburante.
Entro il mese di febbraio dell’anno in corso, devono comunicare per PEC all’Agenzia delle Dogane le movimentazioni del carburante che hanno interessato l’anno precedente. La prima annotazione utile per quest’ultimo adempimento è il 1° gennaio 2021; pertanto, la prima comunicazione dovrà essere effettuata nel mese di febbraio 2022.
Nella circolare – emessa a livello nazionale – viene inoltre ribadita l’esclusione dei ‘depositi minori’ di gasolio denaturato per uso agricolo dall’applicazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 124/2019 all’art. 25 del Testo unico sulle accise (dlgs 504/1995).
La normativa, contenuta nel decreto legge 124 del 26 ottobre 2019, ma attuata con difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19, è stata accolta con entusiasmo da parte degli imprenditori agricoli. In modo particolare, per quanto riguarda l’esonero delle aziende agricole dai nuovi obblighi in tema di serbatoi per lo stoccaggio del gasolio denaturato per uso agricolo.
Le motivazioni alla base di questo giustificato esonero, ha spiegato Cia Agricoltori, sono del resto quelle già sostenute dall’organizzazione a partire dallo scorso marzo e più volte presentate ai ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché al direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In quelle circostanze si era ottenuta la proroga dell’obbligo, fissata per l’1 aprile 2020.
L’assegnazione di carburante per usi agricoli, infatti, deve già sottostare a una procedura, prevista dal DM 454/2001, che stabilisce la predeterminazione dei quantitativi di carburante da assegnare, obbliga alla tenuta del libretto di controllo e prevede la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante nell’uso agricolo.
Diversamente, l’aggiunta di ulteriori adempimenti avrebbe determinato un significativo appesantimento burocratico e costi aggiuntivi a carico degli agricoltori.
La nuova circolare sembra dunque offrire un respiro di sollievo per gli addetti al settore: dall’1 dicembre 2021 gli agricoltori che hanno serbatoi di capacità complessiva compresa fra i 10 e 25 metri cubi e tra 5 e 10 metri cubi, nel caso in cui siano provvisti di impianti di distribuzione automatica, non verranno sanzionati.
Ilaria De Marinis
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