Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto MiSE che attiva il Fondo per gli investimenti innovativi in agricoltura con una dotazione di 5 milioni di euro.
Il Fondo – spiega una nota del ministero – si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Il decreto, firmato lo scorso 30 luglio, mette a disposizione una dotazione di 5 milioni di euro a sostegno degli investimenti in beni materiali o immateriali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.
Le agevolazioni si rivolgono esclusivamente a micro, piccole e medie imprese e sono riconosciute nel limite massimo di 20 mila euro per soggetto beneficiario, erogate per il 30% sotto forma di contributo a fondo perduto. Percentuale che sale al 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali 4.0, vale a dire quei beni indicati negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione verranno indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Fondo per investimenti imprese agricole: a chi si rivolge
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, che rispondono ai seguenti requisiti:
- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
Come funziona
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
Fonte: mise.gov.it
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